Crisi d'impresa e riforme

Crisi d’impresa e riforme

Crisi d’impresa e riforme ai tempi del Covid-19

Recentemente il Parlamento con la legge n. 159/2020 ha convertito in legge il d.l. n. 125/2020

Crisi d’impresa e riforme.

Cerchiamo di capire meglio i benefici introdotti con la Legge 159/2020 relativamente alla Crisi di Impresa e le riforme attuate ai tempi del Covid-19.

(Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 […]).

Questo intervento legislativo si inserisce in un contesto di crisi mondiale dove, da marzo 2020, abbiamo visto il susseguirsi di gravi e dovute misure restrittive per fronteggiare la pandemia.

Tale scenario ha sicuramente inciso in particolar modo per le PMI, che spesso si sono viste costrette a interrompere le proprie attività produttive con tutte le conseguenze del caso, come:

  • calo del fatturato
  • crisi dei rapporti tra i vari operatori (fornitori – impresa)
  • crisi delle relazioni con i propri dipendenti

Il Legislatore ha quindi previsto delle rilevanti modifiche alla disciplina della crisi d’impresa regolata dalla legge fallimentare.

Infatti, la legge n. 159/2020 già in vigore, ha posto degli importanti emendamenti, in sede di conversione del decreto appena menzionato.

I suddetti emendamenti sono diretti a integrare la normativa connessa alle procedure di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria.

(artt. 180, 182 bis e 182 ter del R.D n. 267/1942)

Nell’ambito delle procedure menzionate, si rileva l’introduzione della possibilità per le imprese che vantino dei debiti fiscali e/o contributivi, di conseguire l’omologazione da parte del Tribunale del concordato o dell’accordo di ristrutturazione

anche nel caso di..

mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.


In particolare, nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, questo può avvenire quando:

  • l’adesione dell’amministrazione sia decisiva per il raggiungimento dei quorum previsti rispettivamente dagli artt. 177 e 182 bis l. fall.
  • quando la proposta, valutata anche alla stregua della relazione del professionista, sia congruamente soddisfacente per l’Amministrazione e di maggior convenienza rispetto alla soluzione della liquidazione.

Da ultimo, il legislatore interviene in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi e delle relative transazioni fiscali e previdenziali modificando l’art. 182 ter l. fall..

Viene previsto che, quando vi sia un preminente interesse rispetto all’alternativa liquidatoria, anche i crediti chirografari che risultino degradati per incapienza possano essere defalcati.

Appare evidente il ruolo di fondamentale importanza del Professionista

Grazie alla relazione del professionista che attesta la convenienza del concordato o dell’accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione, il Tribunale valuterà concretamente la proposta.

Tirando le prime somme a pochi giorni dall’entrata in vigore di questa mini – riforma, si possono operare le seguenti considerazioni.

Si sono anticipate alcune previsioni già contenute all’art. 44 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza confermando, di fatto, la necessità di rinnovazione del R. D. n. 267/1942.

Era assolutamente necessario promuovere soluzioni che prevenissero la liquidazione dell’impresa in un contesto sempre più improntato al fenomeno della crisi come evento fisiologico della vita dell’impresa.

Inoltre, la concreta utilità di tali misure si potrà riscontrare maggiormente nel 2021 quando, con buona probabilità, vedremo l’emersione di tutte le procedure concorsuali non attuate nell’anno in corso a causa della sospensione delle attività giudiziarie a causa del Covid – 19.

Per un maggior approfondimento si rimanda al testo integrale della normativa citata.

Avv. Andrea Poletto

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